Salta al contenuto principale

Accesso civico

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina  ed alle modalità di esercizio dell'istituto dell'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Società.

Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (Art. 5, c. 1).
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente riilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013.

La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.

Occorre compilare l'apposito modulo, indirizzarlo al Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione, Avv. Laura Gilli ed inviarlo a:

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. La società, in caso di esito positivo pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale e informa il richiedente circa l'avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.